Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49599 del 19/11/2015

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49599 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, sul gravame
dell’imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 4 febbraio
2013, che aveva condannato A.A. per concorso in falsa
testimonianza, lo assolveva per non aver commesso il fatto.

Al A.A. era stato contestato di aver concorso nella falsa testimonianza
resa da B.B. nel procedimento penale nel quale il primo era imputato di
falso in atto pubblico.
In particolare, il A.A., quale medico ortopedico presso il pronto
soccorso di Livorno, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva falsamente attestato
che una persona portata al pronto soccorso aveva subito lesioni traumatiche.

dibattimento che in realtà si era recata in ospedale per simulare un falso
incidente stradale, ricevendo peraltro le cure del caso da parte del medico di
turno e l’ingessatura della gamba da parte di un infermiere e che la truffa
prevedeva che il 10% dell’indennizzo assicurativo fosse devoluto al medico che
aveva redatto il referto, nella specie risultato essere il A.A..
Nel corso del procedimento penale, era stato sentito l’infermiere che aveva
praticato l’ingessatura, B.B., il quale aveva ipotizzato una possibile
sostituzione di persona e comunque aveva escluso che la persona vista in aula il G.G.- fosse quella da lui sottoposta ad ingessatura.
Secondo la sentenza di primo grado, la falsa testimonianza del B.B. era
stata istigata dal A.A., che aveva nuovamente citato il G.G., nonostante
fosse stato già sentito, allo scopo di farlo incontrare con il B.B. e fargli dichiarare
che non era lui la persona visitata. Il B.B. aveva dichiarato poi di aver detto il
falso perché suggestionato dal A.A., che gli aveva ripetutamente detto di
essere sicuro che la persona visitata non poteva essere G.G..
In appello, i Giudici ritenevano che non era provato oltre ogni ragionevole
dubbio che il A.A. avesse indotto B.B. a rendere la falsa testimonianza
ovvero che i due si fossero accordati in tal senso.
La Corte fiorentina riteneva altresì che era comunque ben possibile che il
A.A. non si fosse mai incontrato con il G.G.- non avendo quest’ultimo
riconosciuto il A.A. in fotografia – e che il certificato fosse stato redatto
senza la presenza di questi.
Il B.B. aveva inoltre da subito riferito dei colloqui avuti con il A.A., nei
quali questi lo aveva invitato a fare mente locale sulla visita fatta pochi giorni
prima, ricordando che si trattava di persona dai tratti ben diversi da quelli poi
constatati dal B.B. alla vista del G.G..
Era pertanto possibile, secondo la Corte fiorentina, che in epoca lontana
dalla testimonianza, A.A. fosse effettivamente convinto di quello che diceva
al B.B. e comunque non risultava che l’imputato avesse dato indicazione sul cosa
riferire in giudizio né che la suggestione fosse da lui volutamente determinata.

2

La persona in questione, G.G., aveva dichiarato anche in

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando un unico motivo di
annullamento, con cui lamenta la mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Si sostiene in particolare la contraddittorietà del ragionamento della
sentenza impugnata, là dove sostiene da un lato che il A.A. poteva aver

invitato il B.B. a fare mente locale sulla persona visitata, descrivendola come
bassa di statura e con pochi capelli, posto che tale visita non vi era mai stata.
In data 6 novembre 2015, il difensore dell’imputato ha depositato una
memoria, sostenendo l’infondatezza del ricorso, che si fonderebbe su una non
corretta lettura delle motivazioni della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Al di là delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato oggetto di
censura nel ricorso (effettiva visita del G.G. ad opera del A.A.), appare
assorbente rilevare che i Giudici a quibus hanno ritenuto non raggiunta la prova
oltre ogni ragionevole dubbio sul concorso dell’imputato nella falsa testimonianza
del B.B., ovvero che il A.A. lo avesse indotto a rendere le false dichiarazioni
o che i due avessero raggiunto un accordo a tal fine.
Il ragionamento a tale ultimo riguardo non risulta affetto da vizi di
inadeguatezza o di manifesta illogicità, non avendo neppure il ricorrente
contrastato l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui non era stata
raggiunta la prova certa che la condotta dell’imputato, posta in essere in epoca
ben lontana dalla testimonianza, avesse determinato la commissione del delitto
da parte del B.B..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 19/11/2015.

redatto il certificato senza visitare il G.G., e dall’altro che l’imputato aveva

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