Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49599 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49599 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANI LUCIANO N. IL 04/03/1968
avverso la sentenza n. 9683/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GIULIANI Luciano ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione, lamentando che il giudice abbia negato il riconoscimento della attenuanti generiche a causa dei precedenti penali senza tenere conto
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato le attenuanti generiche e
la riduzione della pena al minimo edittale, osservando che l’imputato, a causa dei numerosi precedenti penali e della particolare inclinazione a violare i provvedimenti del
giudice, appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
della condizione di tossicodipendente.