Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49598 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49598 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HACHIMI ALI N. IL 08/07/1981
avverso la sentenza n. 1725/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

EL HACHIMI Alì ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585
cod.pen., e censura che il giudice a quo, per respingere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, abbia valutato i
precedenti giudiziari e il comportamento disdicevole tenuto dieci giorni prima del fatto,

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice, in tema

di trattamento sanzionatorio, al fine di stabilire la capacità a delinquere del reo, può
ben valutare – ai sensi dell’art. 133, comma secondo n. 2, cod.pen. – la condotta di
vita antecedente al reato nonché i precedenti giudiziari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

assumendo che detti elementi sarebbero inutilizzabili ai fini del giudizio.

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