Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49597 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49597 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARATTOLO LUCIANO N. IL 28/12/1992
ULIANO PIETRO N. IL 11/04/1988
avverso la sentenza n. 3592/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A’11- iTzt
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/10/2015

1. Barattolo Luciano e Uliano Pietro ricorrono per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Napoli, in data 25-11-2014, con la quale è stata confermata, in punto
di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di
cui agli artt. 416 bis cod. pen., 10-12-14 I. 497/74, 7 I. 203/91.
2. Barattolo Luciano deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di
motivazione,poiché, in relazione ai fatti verificatisi in data 6 maggio 2013 e che
provocarono il ferimento di due persone, gli stessi verbalizzanti riferiscono che
dall’escussione dei giovani rimasti feriti nulla di utile è risultato. Dai filmati non emerge
infatti la presenza di alcuna figura di giovane armato,riconducibile al ricorrente. L’asserto
secondo cui obiettivo dell’agguato era il Barattolo, che era armato, deriva esclusivamente
da una fonte confidenziale. D’altronde Barattolo aveva, all’epoca, da poco compiuto 21
anni ed era pressoché esente da precedenti penali. È pertanto del tutto fuor di luogo
definire il ricorrente come elemento di spicco della criminalità organizzata. Prive di
consistente valenza probatoria sono anche le deposizioni dei testi Pesce ed Esposito, fra
loro discordanti. Nè è possibile identificare il ricorrente nella fotografia che asseritamente
lo ritrae alle ore 0,14 del 6 maggio 2013, con un giubbino nero Adidas, o in un’altra
fotografia, in cui colui che dovrebbe identificarsi nel Barattolo indossa una maglia Adidas
bianca, tanto più che la qualità delle immagini non consente alcuna identificazione.
2.1.Anche in merito al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non vi è alcun elemento, al di
fuori del rapporto di parentela tra il Barattolo e Mazzarella Luciano, non essendovi alcun
riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono contraddittorie e
discordanti tra loro. Anche le imputazioni concernenti le armi sono infondate, poiché
queste ultime sono state trovate in un fabbricato di oltre sei piani, su di un terrazzo
condominiale o nella colonna ascensore e quindi in una posizione accessibile ad ogni
condomino. Neppure l’installazione di telecamere può avere valenza probatoria nei
confronti del ricorrente, poiché egli non aveva alcun interesse ad evitare eventuali controlli
di polizia.
2.2.Con l’ultimo motivo di ricorso, il Barattolo lamenta l’eccessività della pena e
dell’aumento per la continuazione e l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti
generiche, in via prevalente. Sono poi da escludersi l’aumento per la recidiva
infraquinquennale e l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416 bis cod. pen.
3.Uliano Pietro deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’unico dichiarante
si limita a fare riferimento al ricorrente, indicandolo come un fedelissimo di Barattolo
Luciano, senza però specificarne il ruolo nel contesto dell’associazione denominata “clan
Mazzarella”. Quanto alle modalità dell’agguato, appare decisivo rilevare che la causale di
quest’ultimo non è stata chiaramente individuata e d’altronde proprio il fatto che il
ricorrente abbia conteso al Barattolo la pistola, per rispondere al fuoco nemico, esclude
l’ipotizzato ruolo di guardaspalle del Barattolo. Anche i colloqui, in carcere, fra il ricorrente
e il padre escludono che si sia attivato un canale per il mantenimento di Uliano, all’interno
di una logica di carattere associativo. La frase proferita dal padre, secondo cui “così,
quando tu esci, non hai obblighi con nessuno”non prova l’affiliazione del ricorrente
all’associazione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate dai ricorrenti in merito alla responsabilità e all’aggravante di cui
all’art. 416 bis, comma 4, cod. pen. esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati
alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar
conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di
sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
1

RITENUTO IN FATTO

3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’estrema gravità dei fatti in
contestazione; alla mancanza di segnali di resipiscenza; alla negativa personalità degli
imputati, gravati da precedenti penali, e alla rilevanza della recidiva, quale espressione
di maggiore pericolosità sociale degli imputati.
4.1 ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a
quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 30-6-2015.

di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti
gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi,dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U.,13-121995,Clarke, Rv. 203428).
2. Nel caso di specie,dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte
le deduzioni difensive ed è pervenuta alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità, e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si
desume, in particolare,dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 6-13
della sentenza impugnata. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale,coerente,privo
di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal
giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere
alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se
coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti,si sottraggono
al sindacato di legittimità (Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

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