Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49596 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49596 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– SANTORO ANDREA, n. 27/12/1990 a Lecce

avverso l’ordinanza del tribunale della libertà di LECCE in data 21/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 21/07/2015, depositata in data 8/08/2015, il
tribunale del riesame di LECCE confermava l’ordinanza del GIP presso il
medesimo tribunale del 6/07/2015 con cui l’indagato SANTORO ANDREA veniva
sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al

delitto di cui all’art. 110, 73 co. 1 bis TU Stup., per fatti accertati in data
3/07/2015.

2. Ha proposto ricorso SANTORO ANDREA a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 292, comma 2, c.p.p.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza, in quanto, sostiene il
ricorrente, il provvedimento del GIP non conterrebbe – a differenza di quanto
affermato dal tribunale della libertà – l’autonoma valutazione degli indizi che
giustificherebbero la misura, come oggi richiesto dall’art. 292, c.p.p. nel testo
novellato dalla riforma di cui alla legge n. 47 del 2015; il giudice si sarebbe
infatti limitato a descrivere analiticamente il fatto contestato, riportando i dati
del verbale di arresto, omettendo però ogni autonoma valutazione circa la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, soprattutto laddove si consideri che
l’indagato si sarebbe staccato dal resto dei coindagati per allontanarsi dal luogo
dell’incontro.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione dell’impugnata ordinanza.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza, in quanto, sostiene il
ricorrente, dalla descrizione del fatto di cui al verbale di arresto, emergerebbe
come l’indagato non risulta aver avuto alcun ruolo concreto nella cessione dello
stupefacente che stava per concretizzarsi, dal momento che appena giunti i due
coindagati (Villirillo e Donadeo) dopo pochi secondi l’indagato stava per andar
via; detto atteggiamento non trova giustificazione se non per la totale estraneità
alla transazione in atto, nel senso che se l’indagato avesse avuto interesse non si

2

It

sarebbe allontanato; infine, si osserva, se è ben vero che le dichiarazioni del
coindagato Nicoletti e quelle dell’indagato non coincidono quanto al motivo
dell’allontanamento di quest’ultimo, ciò sarebbe insufficiente per ritenere
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in quanto la mancata convergenza
spesso consegue al tentativo di non rendere dichiarazioni accusatorie, donde non
può escludersi che l’indagato abbia pensato di allontanarsi appena intuito quanto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell’adozione
di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee
direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio
prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
La specifica valutazione prevista in merito all’elevata valenza indiziante degli
elementi a carico dell’accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico
di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori
garanzie per la libertà personale e a sottolineare l’eccezionalità delle misure
restrittive della stessa.
Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato
anche dagli adempimenti previsti per l’adozione dell’ordinanza cautelare.
L’art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta
ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di
merito dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della
cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di
indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l’esito positivo
della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni
per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque
a favore dell’accusato (comma 2, lett. c) e c bis).

3

stava accadendo, e che non abbia poi trovato la forza di accusare i coindagati.

5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure
cautelari personali, per “gravi indizi di colpevolezza” devono intendersi tutti
quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in
nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità
dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a

di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e
altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995,
dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep.
15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep.
03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep.
09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511).
A norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le
altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n.
31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n.
29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n.
36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441
del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del
04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si è, al riguardo,
affermato che, se la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di
colpevolezza attiene al quantum di “prova” idoneo a integrare la condizione
minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del
potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti,
dell’ipotesi accusatoria, è problema diverso quello delle regole da seguire, in
sede di apprezzamento della gravità indiziarla ex art. 273 c.p.p., per la
valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U,
n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv.
234598).
Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del
condivisibile orientamento espresso da questa Corte, &d’art. 273 c.p.p., comma
1 bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il
richiamo alle regole di valutazione di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un
espresso limite legale alla valutazione dei “gravi indizi”.

6. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia
4

dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità

denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento
emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare
natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto
dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del
tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano

17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del
12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del
22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del
22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500
del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre,
Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez.
1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n.
6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

7. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi
riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed
esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle
stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del
20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in
tema di misure cautelari, “l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il
provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale
provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo
di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze
motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni
addotte a sostegno dell’altro” (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008,
Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998,
Panebianco R., Rv. 212685).

8. Premesso quanto sopra – e osservato che il perimetro del sindacato di questa
Corte è delimitato dall’impugnazione rivolta unicamente, ma genericamente, con
riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato non involgendo il

5

l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del

profilo delle esigenze cautelari – ritiene il Collegio che il motivo sia
manifestamente infondato.

9. Quanto al primo motivo, con cui si censura l’ordinanza per presunti vizi di
violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza dell’autonoma valutazione
del compendio indiziario da parte del GIP (che il tribunale del riesame avrebbe
invece ritenuto corretta), è sufficiente la semplice lettura dell’ordinanza

vieppiù generico in quanto non si confronta con le puntuali e logiche
argomentazioni del tribunale della libertà espresse a confutazione dell’identico
motivo di doglianza sollevato dalla difesa. Deve qui ricordarsi che è inammissibile
il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez.
4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
A tal proposito, comunque, al fine di acclararne la manifesta infondatezza, va qui
evidenziato come l’ordinanza impugnata, dopo aver operato una ricostruzione
fattuale e individuato il ruolo del ricorrente nella vicenda, esprime una
valutazione di correttezza dell’ordinanza genetica, evidenziando come
quest’ultima, lungi dal riportare in modo notarile le risultanze investigative, le
analizza attraverso la distribuzione dei ruoli all’interno della consorteria
criminosa, traducendo le condotte dei correi nella fattispecie delittuosa loro
ascritta. Questo Collegio condivide quanto sottolineato dai giudici del riesame
sul punto.

10.

Occorre, brevemente, soffermarsi sul significato di tale “autonoma

valutazione” oggi richiesta a seguito della novella di cui alla legge n. 47 del
2015. L’art. 292, lett. c) c.p.p. prevede infatti a pena di nullità rilevabile d’ufficio
che l’ordinanza genetica deve contenere “l’esposizione e l’autonoma valutazione
delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la
misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo
trascorso dalla commissione del reato”; la conseguenza è contenuta nell’art.
309, comma nono, c.p.p., il quale prevede che “Il tribunale annulla il
provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma

6

impugnata per evidenziare la manifesta infondatezza del motivo, che appare

valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e
degli elementi forniti dalla difesa”.
Sul punto deve qui evidenziarsi che lo sforzo motivazionale richiesto al giudice
nell’ordinanza genetica in base al nuovo disposto dell’art. 292, lett. c), c.p.p. non
può essere inteso come finalizzato ad una “originale esposizione” dei fatti; la
necessità del vaglio critico degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari non
si traduce infatti nella necessità di una riscrittura del testo della richiesta del PM,

alla tutela del diritto di difesa, cui tende l’intervento riformatore. Del resto, si
conviene, l’esposizione nella parte narrativa del provvedimento delle risultanze
investigative si impone nella struttura di qualsiasi provvedimento decisorio, ed il
fatto di condividere le valutazioni operate dal PM non importa necessariamente
una pedissequa trasposizione delle stesse, ove siano accompagnate – come
avvenuto nel caso in esame – da un’attività ricostruttiva ed esplicativa.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dei rilievi difensivi.

11. Quanto, poi, al secondo motivo in cui si censura genericamente per vizio
motivazionale l’impugnata ordinanza circa il presunto disinteresse dell’indagato
rispetto ai fatti che si stavano svolgendo all’interno della villetta che sarebbe
dimostrato dal comportamento tenuto da quest’ultimo che, ove interessato alla
transazione illecita che in quel momento aveva luogo all’interno della villetta,
sarebbe certamente rimasto e non certo si sarebbe allontanato dal luogo, si
tratta di censure, all’evidenza, fondate su una personale lettura ed un soggettivo
apprezzamento fattuale della vicenda, tentando di giustificare anche il contrasto
tra le dichiarazioni dell’indagato e quella del coindagato Nicoletti circa il motivo
dell’allontanamento del ricorrente dal luogo, in quanto tali del tutto inammissibili
in questa sede. Va qui ricordato, infatti, che la riforma dell’art. 606 lett. e) cod.
proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della
motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione
una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice
del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto
dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver
rappresentato al giudice “a quo” (nella specie il tribunale del riesame) gli
elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di
legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche
indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (v., tra le
tante: Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 – dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv.
235733).

ciò che finirebbe per risolversi in un impegno letterario che poco aggiungerebbe

La genericità del motivo di ricorso, del resto, non consente nemmeno di
apprezzare se e in che limiti detto travisamento si sarebbe verificato, donde del
tutto inammissibile si appalesa la doglianza mossa con il secondo motivo.

12. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché –

al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce
del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima
equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA