Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49596 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49596 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERE SALVATORE N. IL 23/06/1979
avverso la sentenza n. 2208/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CAVALIERE Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-

to del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato le attenuanti generiche e
la riduzione della pena al minimo edittale, osservando che l’imputato, a causa dei numerosi precedenti penali e della particolare inclinazione alla violenza e alla violazione
delle regole, appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamen-

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