Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49595 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49595 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
MACERATA c/:
– DE FRANCESCO SALVATORE, n. 30/12/1970 a Napoli

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di ANCONA in data 4/09/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. P. Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per l’indagato, le conclusioni dell’Avv. G. Di Trocchio, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4/09/2015, depositata in data 8/09/2015, il
tribunale del riesame di ANCONA, in accoglimento della richiesta di riesame
presentata nell’interesse di DE FRANCESCO SALVATORE, dichiarava l’inefficacia
della misura cautelare emessa dal GIP del tribunale di MACERATA in data

pr altra causa; giova precisare, per migliore intelligibilità dei fatti, che si procede
nei confronti dell’indagato DE FRANCESCO SALVATORE per il reato di cui agli
artt. 110 c.p., 416 e 640 cod. pen. ed 8, d. Igs. n. 74 del 2000, come meglio
descritto nell’imputazione cautelare.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
MACERATA, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen.,
per l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 10, c.p.p. e 240-bis, disp. att.,
cod. proc. pen. e 2, legge n. 742 del 1969.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza, in quanto, sostiene il
ricorrente, il tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che l’udienza
di discussione ex art. 309 c.p.p. fosse stata fissata nel periodo feriale, ossia il
21/08/2015, in quanto il procedimento attenesse ad una vicenda di criminalità
organizzata per cui non opera la sospensione dei termini processuali ex art. 2,
legge n. 742 del 1969, neanche in relazione alle procedure incidentali di
impugnazione avverso i provvedimenti cautelari reali; il tribunale avrebbe
omesso di considerare che nella specie non vi sarebbe stata alcuna rinuncia,
nemmeno implicita, alla sospensione feriale dei termini processuali, non
rilevando ex se il fatto dell’avvenuta presentazione dell’impugnazione come più
volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte; il difensore dell’indagato si
sarebbe limitato a chiedere l’inefficacia del provvedimento con cui erano stati
applicati all’indagato gli arresti domiciliari senza aver mai in precedenza
effettuato tale rinuncia; l’ordinanza impugnata violerebbe anche il disposto
dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p., non essendo intervenuta alcuna rinuncia alla
sospensione dei termini nel periodo feriale con conseguente erronea applicazione
dell’art. 309, comma 10, c.p.p.; il PM ricorrente, peraltro, chiede che – alla luce

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24/07/2015, ordinando l’immediata scarcerazione dell’indagato se non detenuto

del contrasto giurisprudenziale sul punto ravvisabile tra le decisioni pronunciate
da questa Corte – la questione venga rimessa alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ed invero, i giudici della cautela chiariscono, in punto di fatto, che l’istanza di
riesame era pervenuta in data 12/0872015 e che gli atti, immediatamente
richiesti dall’Ufficio, erano pervenuti il 13/08/2015; il termine di dieci giorni (ex
art. 309, comma decimo), aggiunge il tribunale, scadeva alla data del
23/08/2015. I giudici della cautela, peraltro, puntualizzano come la difesa non
avesse fatto, all’atto della presentazione dell’istanza, dichiarazione di rinuncia
alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, ex art. 2, legge n. 742
del 1969 ma che, tuttavia, valutato il contenuto dell’ordinanza e dell’imputazioni
mosse, doveva evidenziarsi come l’udienza fosse stata correttamente fissata
all’udienza 21/08/2015, atteso che – si legge nella motivazione – secondo
l’interpretazione preferibile, la contestazione del delitto di cui all’art. 416 cod.
pen., rientra certamente nell’ambito dei reati di criminalità organizzata in
relazione ai quali, ai sensi dell’art. 2, legge n. 742 del 1969, non opera
comunque la sospensione dei termini. I giudici, infine, aggiungono come,
secondo l’interpretazione che appare preferibile, quando la parte interessata ad
eccepire l’operatività della sospensione non fa valere, anzi interloquisce nel
merito del provvedimento, deve ritenersi come intervenuta una rinuncia tacita
alla sospensione del termine o, comunque, la eventuale nullità sanata.
Ne conseguiva, dunque, a giudizio del tribunale che, al di là della rinuncia che
non era stata fatta, la trattazione dell’istanza di riesame fosse stata
legittimamente fissata in periodo feriale, donde la mancata tempestiva
effettuazione della notifica all’indagato, pur celermente apprestata, non poteva
ritenersi sanata dalla nuova notifica disposta all’udienza del 21/08/2015, anche
se a tale data la misura doveva ritenersi ancora valida essendo per altro nel
prosieguo irrimediabilmente decorso alla data del 23/08/2015 il termine indicato
dall’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.

5. Trattasi di motivazione del tutto corretta in diritto a fronte della quale il PM
ricorrente svolge censure prive di pregio.
Ed invero, l’art. 2 della legge n. 742 del 1969 stabilisce che in materia penale la
sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle
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3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di
custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei
termini. Il comma secondo della citata disposizione precisa che “La sospensione
dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata”.
Sul punto, i giudici della cautela condividono l’interpretazione data da questa
Corte nel senso che il disposto del comma secondo dell’articolo 2 della legge

le indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata, è da intendersi con riferimento, non solo ai reati di criminalità
mafiosa ed assimilata, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra
natura, come pure a quelli che ad essi risultano connessi (Sez. 5, n. 16866 del
15/03/2001 – dep. 26/04/2001, Mussurici V. ed altro, Rv. 219034; fattispecie
relativa ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Trattasi di esegesi che, seppure con qualche decisione in senso contrario (v., in
tal senso: Sez. 6, n. 32838 del 20/04/2004 – dep. 28/07/2004, Sanasi, Rv.
229156; Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997 – dep. 24/06/1997, P.M.in proc.De
Gennaro, Rv. 207955; Sez. 1, n. 5086 del 09/12/1992 – dep. 01/02/1993,
Trovato, Rv. 192992), è stata non solo ribadita dalle Sezioni semplici di questa
Corte (Sez. 1, n. 8101 del 29/01/2002 – dep. 27/02/2002, Cacciotti, Rv.
220903; Sez. 4, n. 40779 del 01/10/2002 – dep. 04/12/2002, PM in proc.
Ticconi, Rv. 223091), ma che ha ricevuto anche, e soprattutto, l’autorevole
avallo delle Sezioni Unite di questa Corte che, sul punto, componendo il predetto
contrasto giurisprudenziale, hanno infatti affermato che ai fini dell’applicazione
dell’art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede
l’esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in
materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini
preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest’ultima
nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti
associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di
associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività
criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato,
nel quale manca il requisito dell’organizzazione (Sez. U, n. 17706 del
22/03/2005 – dep. 11/05/2005, Petrarca ed altri, Rv. 230895).
Non si ravvisano, pertanto, gli estremi per investire nuovamente della questione
le Sezioni Unite, atteso che l’unica decisione successiva in senso contrario (Sez.
1, n. 12136 del 03/02/2005 – dep. 25/03/2005, Rochira ed altri, Rv. 231229), in
realtà reca una data di udienza (3/02/2005) antecedente a quella della decisione
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7.10.1969 n.742 e succ. mod., secondo cui la sospensione feriale dei termini per

delle Sezioni Unite (22/03/2005), e che, successivamente alla sentenza Petrarca,
non si registra alcuna decisione difforme, donde non si vedono motivi per
discostarsi dall’autorevole indirizzo espresso dal Massimo Consesso di questa
Corte.
Alla stregua di quanto sopra, corretta è quindi la decisione dei giudici della
cautela, posto che, da un lato, la rinuncia alla sospensione dei termini

non è necessariamente “espressa”, ma può desumersi da qualsiasi
comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione
stessa (Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014 – dep. 28/05/2014, Rugeri, Rv.
259570), come nel caso in esame, dove il difensore era comparso all’ud.
21/08/2015 per eccepire la mancata tempestiva notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza camerate, e, dall’altro, che comunque – quand’anche fosse stata
accoglibile la tesi del PM ricorrente – integra una nullità di ordine generale a
regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo
svolgimento dell’udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla
sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento
dichiarativo dell’urgenza del processo (Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014 – dep.
28/05/2014, Rugeri, Rv. 259571), nullità nella specie sanata dalla comparizione
del difensore dell’indagato all’ud. 21/08/2015 che aveva svolto le proprie difese
senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il
periodo feriale.

6. Deve, conclusivamente, dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza il
ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen.,

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