Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49594 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49594 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIVIGNO MAURIZIO N. IL 11/04/1985
avverso la sentenza n. 2055/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
TRIVIGNO Maurizio ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 336 e 582
cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione, censurando che il giudice d’appello si
sia avvalso della motivazione per relationem.
Premesso che, se l’appellante si limita alla riproposizione di que-
stioni già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione, si osserva che, nella fattispecie,
il ricorrente si duole genericamente della motivazione per relationem senza indicare
quali punti della decisione, specificamente censurati, siano rimasti senza la dovuta risposta. Il ricorso si presenta pertanto privo del requisito della specificità e, quindi, inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
§2.