Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49590 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49590 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADESANI ELIO N. IL 24/10/1936
avverso la sentenza n. 3090/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/9/2014 ha confermato
la decisione con la quale, in data 25/2/2014, il Tribunale di quella città aveva
ritenuto Elio MADESANI responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2

effettuava il deposito incontrollato di di rifiuti pericolosi (dieci sacchi contenenti
eternit, CER 170605*) presso il cortile antistante la sede operativa della società
(in Rozzano, accertato il 20/3/2012).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, per non
avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, essendosi accertata
in fatto la presenza dei sacchi sul luogo del rinvenimento a far data dal 2006 e
ritenendo che la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere ricondotta
nella diversa ipotesi dello smaltimento in assenza di autorizzazione, avente
natura di reato istantaneo.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale non
avrebbe considerato l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie
contestata, atteso che i rifiuti si trovavano collocati in un terreno del quale egli è
proprietario, mancando però la dimostrazione che i rifiuti fossero prodotti dalla
società da lui rappresentata.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando
che la Corte territoriale non avrebbe correttamente dato conto, nella
motivazione, dei risultati acquisiti e dell’inattendibilità dei testi escussi.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante si fosse
spontaneamente adoperato per il sollecito smaltimento dei rifiuti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

d.lgs. 152\06, perché, quale legale rappresentante della «POLICOS s.r.l.»,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va preliminarmente osservato che, secondo quanto accertato in fatto dai
giudici del merito, in un terreno di proprietà del ricorrente, debitamente
recintato, chiuso con cancello e non di libero accesso, utilizzato dalla società

rinvenuti dieci sacchi che un magazziniere, teste indotto dalla difesa, riferiva
essere presenti sul posto fin dal 2006. Lo stesso teste dichiarava che i luoghi si
presentavano come nelle fotografie acquisite agli atti e che i sacchi si trovavano
in pessimo stato di conservazione, condizione riferita anche dall’agente che
aveva proceduto al controllo, il quale specificava che i sacchi erano lacerati dalla
lunga esposizione all’aria.
I giudici del merito non pongono in dubbio la circostanza della presenza dei
rifiuti sul terreno sin dal 2006, ma hanno però ritenuto la natura permanente del
deposito incontrollato ed escluso, conseguentemente, la prescrizione del reato
invocata dalla difesa e della quale si duole ora il ricorrente nel primo motivo di
ricorso.

2. Rileva a tale proposito il Collegio che, sulla questione della natura
istantanea o permanente della violazione in esame si rinvengono indirizzi
interpretativi non univoci, oggetto di segnalazione di contrasto da parte
dell’Ufficio del massimario (relazione Rel. n. 52/14 del 2/10/2014 e n. 26/15 del
14/4/2015).
Si è, in sintesi, sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato
ha natura permanente se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o
smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa soltanto con il
compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, mentre l’abbandono,
propriamente detto, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti
se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei
rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal
momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria
volta al recupero o allo smaltimento (v. Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014
(dep.2015), Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/6/2014, Ottonello,
Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n.
25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969).
In altre occasioni si è invece ritenuta la natura di reato istantaneo,

2

anche per la collocazione di alcuni macchinari, definiti «di valore», venivano

eventualmente con effetti permanenti (v. Sez. 3, n. 38662 del 20/5/2014,
Convertino, Rv. 260380Sez. 3, n. 42343 del 9/7/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313;
Sez. 3, n. 40850 del 21/10/2010, Gramegna e altro, Rv. 248706; Sez. 3, n. 6098
del 19/12/2007 (2008), Sarra e altro, Rv. 238828).
Nella sentenza impugnata la Corte territoriale e, ancor prima, il Tribunale,
hanno optato per la prima delle soluzioni interpretative, richiamando
espressamente una delle decisioni che la prospettavano (Sez. 3, n. 25216 del
26/05/2011, Caggíano, Rv. 250969, cit.), mentre il ricorrente, seppure con

avrebbe dovuto essere qualificata come smaltimento in assenza di
autorizzazione.
Ritiene il Collegio che nessuna delle due prospettazioni sia corretta.

3. Invero, dalle modalità di rinvenimento dei rifiuti e dagli altri elementi
fattuali accertati nel giudizio di merito, non sembra possa rinvenirsi un’ipotesi di
deposito incontrollato, atteso che lo stesso presuppone, oltre
all’episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo
contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte
tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una
successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il
prodromo.

4. Tale ulteriore evenienza, necessariamente susseguente al deposito, non
può, ad avviso del Collegio, rinvenirsi nello smaltimento a mezzo ditta
autorizzata effettuato dall’imputato dopo il controllo effettuato dalla polizia
giudiziaria, del quale era, verosimilmente una diretta conseguenza e le condizioni
in cui i contenitori vennero rinvenuti dagli agenti operanti e che, come si è detto,
nella sentenza di primo grado vengono descritti come lacerati dalla prolungata
esposizione agli agenti atmosferici, costituiscono sintomi evidenti di una
condotta tipica di abbandono caratterizzata dal mero disinteresse del detentore
del rifiuti dopo la collocazione nel luogo in cui gli stessi vennero poi ritrovati,
secondo quanto ritenuto in fatto dai giudici del merito, sei anni dopo.
Da ciò consegue che la condotta dell’imputato doveva ritenersi esaurita con
l’abbandono dei rifiuti e la prescrizione già maturata alla data della pronuncia
della decisione impugnata, che va conseguentemente annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.

5. La natura assorbente del motivo di ricorso appena esaminato esonera il
Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi.

3

argomentazioni non del tutto chiare, sostiene che la condotta contestatagli

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in data 10.11.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA