Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49590 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49590 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONDATORE COSIMO N. IL 16/04/1950
MONDATORE VITO N. IL 13/07/1979
avverso la sentenza n. 1726/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MONDATORE Cosimo e MONDATORE Vito ricorrono contro la sen-

tenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denunciano erronea applicazione della legge penale e
mancanza di motivazione, sostenendo l’inconfigurabilità del reato contestato, perché le
frasi incriminate, il cui significato sarebbe stato solamente oltraggioso, furono pronun-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, in base alle prove acquisite, ha logicamente argomentato che le parole pronunciate mentre era in corso la compilazione
del verbale di contestazione della contravvenzione stradale costituivano palesemente
minaccia finalizzata a interdire od ostacolare il compimento dell’atto d’ufficio. Pertanto
la sentenza di condanna è stata correttamente confermata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

ciate quando l’atto d’ufficio era ormai compiuto

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