Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4959 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4959 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAKSUDI ARTUR N. IL 16/10/1966
avverso la sentenza n. 686/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
‘v( Arlt,

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Udito, per lapdFte civile, l’Avv
Uditi difensor A v:*((

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Data Udienza: 10/10/2013

-1- Maksudi Artur ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Ancona, del 28 settembre 2012, che ha confermato la sentenza del Gup del tribunale della
stessa città, del 17 maggio 2012, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 73
co. 1 bis e 80 co. 2 del d.p.r. n. 309/90 (per avere illecitamente importato in Italia, e
comunque detenuto ai fini di cessione a terzi. Kg 300 circa, netti, di sostanza stupefacente
del tipo canapa indiana, pura al 15,4 %, con la quale avrebbero potuto confezionarsi
1.851.193 dosi medie singole) e lo ha condannato, applicata la diminuente del rito, alla pena
di sette anni, sei mesi di reclusione e 60.000,00 euro di multa, con espulsione dal territorio
dello Stato a pena espiata.
L’imputato è stato sorpreso alla guida di un autoarticolato che custodiva in un doppio
fondo la sostanza stupefacente sequestrata.
-2- Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata con riguardo:
a) all’affermazione di responsabilità, arbitrariamente dedotta, secondo il ricorrente, da una
massima d’esperienza, che avrebbe dovuto essere esclusa non essendo stato l’imputato ingaggiato solo per trasportare dalla Germania un carico di terra per fiori- consapevole della
presenza della droga sull’autocarro;
b) al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 del richiamato d.p.r.;
c) al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
In realtà, il ricorrente, attraverso la denuncia dei vizi di motivazione e di violazione di
legge altro non fa che riproporre questioni già poste all’attenzione dei giudici del merito che
le hanno compiutamente esaminate e motivatamente ritenute infondate alla stregua di
considerazioni del tutto congrue e coerenti sul piano logico.
-1- In particolare, in punto di responsabilità, gli stessi giudici hanno legittimamente
confermato la colpevolezza dell’imputato, non solo sulla base di una precisa e condivisibile
massima di esperienza – secondo cui associazioni criminali dedite ad un vasto traffico di
sostanze stupefacenti non si affidano, per il trasporto internazionale di ingentissime quantità
di droga, aventi un valore di mercato di svariati milioni di euro, a soggetti sconosciuti ed
estranei al contesto criminale di riferimento, con il rischio di perdere ingenti somme di
denaro, bensì a persone di sicuro ed accertato affidamento, capaci di portare a termine
l’operazione di trasporto- ma anche sulla base di significativi ed oggettivi elementi indiziari
emersi, correttamente valutati dai giudicanti.
E’ stato, invero, rilevato, non solo che l’imputato si trovava alla guida dell’autoarticolato a
bordo del quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente -elemento già, di per sé,
significativo- né solo che in occasione dell’intervento degli agenti lo stesso aveva
manifestato evidenti segni di nervosismo, giustamente apparso significativo della piena
consapevolezza del Maksudi della natura del carico trasportato, che d’altra parte emanava un
forte ed inconfondibile odore, ma anche l’evidente inattendibilità delle giustificazioni fornite
e la genericità della versione dallo stesso proposta, legittimamente ritenute dai giudici del
merito quali segnali inequivocabili del coinvolgimento dell’imputato nell’illecito trasporto.
Così, quei giudici hanno giustamente segnalato le assurde modalità attraverso le quali
l’esponente è stato, a suo dire, contattato da un ignoto soggetto titolare di una non meglio
precisata ditta albanese, ed ancora, l’accurata mancata indicazione di un qualsiasi elemento

2_

Ritenuto in fatto.

-2- Ugualmente infondate sono le censure concernenti l’aggravante di cui all’art. 80 co. 2
del d.p.r. sopra richiamato, giustamente ritenuta sussistente dai giudici del merito in
considerazione dell’ingente quantità di stupefacente trasportato (circa 370 kg lordi) e del
notevolissimo numero di dosi che se ne sarebbero potute ricavare (1.851.193).
A fronte di dati così eloquenti, la decisione della corte territoriale di ritenere integrata
l’aggravante in questione si presenta del tutto corretta e coerente, in linea con tutti i variegati
principi giurisprudenziali affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità negli
ultimi anni, ed anche con quello affermato con recente sentenza (n. 36258 del 24.5.2012, rv
253150) dalle Sezioni Unite di questa Corte che, chiamate a dirimere l’ennesimo contrasto
giurisprudenziale sul tema in oggetto, hanno affermato che “l’aggravante della ingente
quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.p.r. n. 309 del 1990, non è di norma
ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi
(valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d. m. 11 aprile
2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale
quantità sia superata”. Principio che, applicato al caso di specie, ancora una volta
ampiamente giustifica il riconoscimento dell’aggravante contestata, ove si consideri che è
stato calcolato un principio attivo pari ad oltre 30 kg di droga, e dunque, una quantità ben
superiore a 2.000 volte il valore soglia di 500 mg indicato nella tabella ministeriale.
-3- Infondata infine è anche la censura concernente il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
In proposito, invero, la corte territoriale ha motivatamente ritenuto -alla stregua di
valutazioni in fatto rimesse alla discrezionalità del giudice di merito- che la gravità dei fatti
contestati, le modalità di esecuzione, il contesto criminale di riferimento, la personalità
dell’imputato, coinvolto in una importante operazione di traffico internazionale di
stupefacenti, la condotta processuale dello stesso, caratterizzata da reticenza ed ambiguità e
dalla totale assenza di qualsiasi seppur minimo segnale di resipiscenza, non giustificavano in
alcun modo un trattamento sanzionatorio più benevolo.
-4- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

idoneo ad individuare le persone che lo avevano incaricato del trasporto, nonché il silenzio
serbato circa il luogo ove il carico (asseritamente di terra per fiori) avrebbe dovuto essere
effettuato e consegnato. Proprio l’evidente incoerenza e la genericità della versione fornita
dall’imputato è stata ritenuta dalla corte territoriale indicativa di quel coinvolgimento; così
come giustamente significativa è apparsa la cautela con la quale, in ora serale, egli si era
portato sul piazzale del porto, ove si trovava, apparentemente incustodito e con le chiavi di
accensione inserite, il veicolo che avrebbe dovuto condurre. Modalità e cautele certamente
non giustificate da un banale trasporto di terra e che segnalavano chiaramente l’illiceità del
trasporto.
E dunque, la presenza dell’imputato alla guida dell’autoarticolato, i segni di nervosismo
manifestati al momento dell’intervento degli agenti, l’evidente inattendibilità della versione
dei fatti dallo stesso fornita, la genericità del pur inattendibile racconto, i tempi e le modalità
del trasporto, sono stati giustamente valorizzati dai giudici del merito che hanno poi
ulteriormente e giustamente richiamato la massima di esperienza cui sopra si è accennato.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

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