Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49589 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49589 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNETTI TONI N. IL 14/11/1968
avverso la sentenza n. 2010/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

IANNETTI Toni ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, la condannava
per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge
penale e mancanza di motivazione:
1. in ordine all’affermazione di responsabilità penale, assumendo che, essendosi

liare per recarsi alla Stazione carabinieri, sarebbe mancata la volontà di sottrarsi alla vigilanza dell’autorità preposta al controllo e, quindi, avrebbe agito senza
dolo;
2. in ordine alla circostanza attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385 cit.,
del cui riconoscimento ricorrerebbero i presupposti

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché – come ha

ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità, alla quale si è adeguata la
Corte di merito – la condotta punita dall’art. 385, comma terzo, cod.pen. consiste nell’allontanamento non autorizzato dal luogo designato per l’esecuzione della misura
cautelare o detentiva e, quindi, il dolo si atteggia come coscienza e volontà dell’allontanamento abusivo, cioè come consapevolezza di lasciare il domicilio senza la necessaria autorizzazione, con la precisazione che, trattandosi di dolo generico, sono irrilevanti
imotivi dell’azione. Pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto l’imputato colpevole di
evasione in base a una corretta interpretazione a appplicazione della norma di cui all’art. 385 cod.pen.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché sottopone a questo
giudice di legittimità una questione nuova che, attingendo il merito, avrebbe dovuto
essere dedotta nel giudizio d’appello, presentando durante la discussione apposita richiesta.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013-,
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IN CANCELLERIA

egli allontanato dall’abitazione in cui si trovava in regime di detenzione domici-

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