Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49588 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49588 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIBERATORE CESARE PASQUALE N. IL 17/05/1943
avverso la sentenza n. 2916/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
LIBERATORE Cesare ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen.,
e prospetta che la denuncia di smarrimento dei due assegni bancari sarebbe stata fatta in buona fede. In subordine sostiene che non sussisterebbe la recidiva contestata,
perché il reato per la cui condanna è stata ritenuta la recidiva fu dichiarato estinto ex
§2.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, perché
prospetta a questo giudice di legittimità una qaestio facti nuova, che doveva essere
sottoposta alla cognizione del giudice di merito.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il provvedimento
con cui il giudice dell’esecuzione dichiara – ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod.proc.
pen. – l’estinzione del reato per il quale è stata pronunciata sentenza di patteggiamento contiene un accertamento dichiarativo allo stato degli atti e, pertanto, a fronte di
una nuova situazione di fatto rappresentata dalla sopravvenienza di una condanna per
altro reato commesso durante il periodo di osservazione, quella declaratoria di estinzione perde necessariamente efficacia e gli effetti penali conseguenti alla sentenza di
patteggiamento, equiparata a quella di condanna, riprendono vigore.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
art. 445 cod.proc.pen.