Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49586 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49586 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BOUNADI OTTIMANE N. IL 14/05/1973
avverso la sentenza n. 1083/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
EL BOUNADI Ottimane ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, lamentando che non siano
state accolte le richieste di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e di riduzione del-
§2.
I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché
reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
la pena inflitta.