Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49585 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49585 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA CROCE GINO N. IL 02/07/1958
avverso la sentenza n. 1675/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LA ROCCA CROCE Gino ricorre contro la sentenza d’appello speci-

ficata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, lo proscioglieva dal reato previsto dall’art. 337 cod.pen. per prescrizione, e denuncia violazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., assumendo che avrebbe dovuto
essere assolto per avere reagito a un atto arbitrario del pubblico ufficiale o, comunque,

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché – come corretta-

mente motiva la sentenza impugnata – in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nel caso in
cui – nella specie non verificatosi – le circostanze idonee a escludere l’esistenza del
fatto, la commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che il giudice deve compiere appartenga più al concetto di ‘constatazione’, ossia di percezione ictu ocu/i, che a
quello di ‘apprezzamento’, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento (v. Cass., S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, rv
244274).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

per non avere compiuto violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale.

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