Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49583 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49583 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dragonetti Nancy, nata a Promesello Chiovenda il 08-08-1978
avverso la sentenza del 24-10-2010 dal tribunale di Verbania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Nancy Dragonetti ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa
in data 24 ottobre 2014 dal tribunale di Verbania che, per quanto qui interessa,
ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, la ricorrente alla pena
condizionalmente sospesa, concesse le attenuanti generiche con la diminuente
del rito, di C 6.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’articolo 44, comma

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza la ricorrente, tramite il

difensore, articola i due seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nell’applicazione della legge penale nonché per erronea valutazione delle
risultanze istruttorie (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura
penale).
Premette che le è stato contestato, previa riqualificazione, di aver modificato
la destinazione d’uso dei locali del piano interrato e del primo piano (sottotetto)
determinando così un aumento della superficie utile lorda e della volumetria
sicuramente superiore al 5% di quella assentita. Sennonché il Comune di
Baveno, quanto meno in relazione ai locali interrati, non aveva, sebbene
compulsato in tal senso, fornito alla ricorrente i dati richiesti al fine di valutare
quali fossero gli “accessori” che avevano portato, a dire del Comune, ad una
modifica di destinazione d’uso rispetto a quella autorizzata; peraltro, alcune
contestazioni mosse dal Comune non dovevano ritenersi corrette e che
l’impiantistica bene si coniugava con la destinazione d’uso autorizzata in quanto
nelle cantine deposito e nei magazzini potevano essere custoditi beni che, per le
loro caratteristiche, necessitavano di pulizia e temperatura ed umidità costante.
Quanto alle finiture, la ricorrente aveva rilevato come le stesse potessero
dipendere dalla volontà e capacità di spesa del soggetto interessato senza che
con ciò venisse meno la destinazione d’uso dichiarata.
Siffatti elementi avrebbero dovuto già di per sé determinare l’assoluzione
della ricorrente o un rinvio della causa per consentire la sanatoria anche di tali
difformità e tuttavia era stato osservato che, nelle more del giudizio, era stata
promulgata la legge 133 del 2014, di cui si chiedeva l’applicazione, la quale,
volendo apportare alcune semplificazioni al d.p.r. 380 del 2001, ha previsto
all’articolo 17, comma 1, lettera n), che: “(…) Costituisce mutamento rilevante
della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie purché tale da comportare l’assegnazione

2

1, lettera a), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sottoelencate: a) residenziale e turistico-ricettiva; b)
produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale” precisando altresì al n. 3
che: “(…) Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria
funzionale è sempre consentito”.
Osserva pertanto che, anche volendo ritenere sussistente la modifica della
destinazione d’uso così come contestata, il fatto non costituisce, alla luce della
norma richiamata, reato. Analizzando infatti la vicenda risulta evidente come la

comporta “l’assegnazione dell’immobile a diversa categoria funzionale”
rimanendo, sia in fatto che in diritto, in quella di cui alla lettera a), ossia
residenziale. La

ratio

della norma richiamata – ossia introdurre, pur

salvaguardando uno sviluppo sostenibile, una semplificazione “delle procedure
edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, (…) con
particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione
del consumo di suolo” – non fa che avvalorare la tesi prospettata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza od erronea applicazione
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nell’applicazione della legge penale.
Sostiene che, in ogni caso, la pena irrogata risulterebbe comunque
eccessiva, avendo il tribunale evidenziato l’incensuratezza della ricorrente e la
tenuità del disvalore sociale del comportamento contestato, circostanze che
avrebbero dovuto indurre il giudice nel determinare una pena base molto
prossima ai minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato
nei casi non consentiti.

2. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso deriva dal fatto che esso è
del tutto disarticolato rispetto alle ragioni della decisione.
Il tribunale non ha infatti ritenuto che gli abusi fossero consistiti in una
modificazione della destinazione d’uso tale da determinare un’ipotesi di
difformità totale ma esclusivamente in una “variazione essenziale” al permesso
di costruire e alle successive varianti, avendo affermato che sono state disattese
le norme, di cui all’articolo 32 d.p.r. n. 380 del 2001 e di cui all’articolo 6 L R.
Piemonte n. 56 del 1977 e successive modifiche in quanto dagli interventi è
derivato un aumento di entità superiore al 5% della superficie utile lorda e della
volumetria, oltre ad essere state disattese le previsioni di cui all’articolo 20,

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diversa destinazione d’uso eventualmente attribuita all’odierna ricorrente non

comma 2, lettera d) del regolamento edilizio (al piano interrato – destinato a
locale di sgombero/cantina/deposito – erano stati realizzati locali con
caratteristica di finiture di civile abitazione ed in particolare un locale taverna
dotato di forno pizza, tavolo frigorifero, cronotermostato ed un locale camera
arredata con letto matrimoniale addossato alla parete ed un locale saunaidromassaggio attrezzato con vasca idronnassaggio e sauna, oltre a un locale
deposito, ufficio, relax e locale tecnico ospitante gli impianti tecnologici) nonché
dell’articolo 20, comma 2, lettera e) del regolamento edilizio (al primo piano

accessibile” alla camera e al bagno con conseguente incremento di superficie
utile lorda ed inoltre l’incremento dell’altezza del colmo della falda di copertura al
lato nordovest con maggiore altezza interna dei locali in misura eccedente il
progetto autorizzato).
Il tribunale ha osservato che si è, nel caso di specie, in presenza di “varianti
essenziali” al permesso di costruire (e non già in presenza di un’ipotesi di
“difformità totale”) caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il
progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 d.p.r. n.
380 del 2001 e rappresentate da un consistente, nei termini e nelle percentuali
individuate dalla legge regionale, aumento della superficie utile lorda e della
cubatura assentite, e dal regolamento edilizio.
Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale si è attenuto alla giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale, in materia urbanistica, la nozione di variazione
essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia
tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall’art. 44, lett. a), del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 41167 del 17/04/2012, Ingrosso, Rv.
253599).
Pertanto non rileva nella fattispecie la novella ex art. 17, comma 1, lett. n)
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre
2014, n. 164 che, tra l’altro, nell’affermare che il mutamento della destinazione
d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fa salve,
in ogni caso, le diverse previsioni da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, pacificamente disattese nel caso di specie e la cui violazione
trova presidio proprio nella fattispecie ex art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n.
380 del 2001 che punisce, tra l’altro, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi nonché dalla normativa
urbanistica statale e regionale, richiamata dal titolo IV del d.P.R. n. 380 del
2001, con particolare riferimento all’art. 32 TUE.
Né, in presenza di una definizione del processo con il rito abbreviato e
dunque allo stato degli atti, la ricorrente può reclamare il mancato accesso peraltro del tutto discutibile in considerazione dei risultati probatori conseguiti
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(sottotetto) si constatava l’accorpamento di tutta la manica di “sottotetto non

come in precedenza segnalati e del tutto sottovalutati con l’articolazione della
doglianza – ad alternative istruttorie o a sospensioni del processo in attesa di una
sanatoria o di una regolarizzazione degli abusi.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il
tribunale ha determinato la pena base (in 13.500,00 euro) in misura prossima
alla media edittale ed ha valutato tanto l’incensuratezza quanto il disvalore del
fatto concedendo le attenuanti generiche nella massima estensione, abbattendo

ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’uso del potere discrezionale nella
commisurazione della pena deve ritenersi corretto, congruamente motivato e
niente affatto contraddittorio.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/10/2015

pertanto la pena di un terzo (euro 9.000) sicché, in considerazione del richiamo

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