Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49582 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49582 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PE VERI BRUNO N. IL 29/06/1952
avverso la sentenza n. 1037/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c. c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Peveri Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per
evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità. Denuncia altresì gli stessi vizi in ordine alla mancata esclusione della
contestata recidiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo
della congruità e della correttezza logica.
I rilievi relativi alla mancata esclusione della recidiva sono manifestamente infondati,
in quanto la Corte di Appello ha correttamente spiegato che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, la recidiva, regolarmente contestata, doveva essere ritenuta nel
caso di specie in concreto sussistente in considerazione del fatto che il nuovo episodio
oggetto dell’attuale processo doveva ritenersi significativo -in rapporto alla pluralità e
al tempo di commissione dei precedenti ed anche ad una condanna successivamente
riportata- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità
del reo.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, in data 10-10-13.

R.G. n. 10349-13

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