Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49581 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49581 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scherillo Giovanni, nato a Napoli il 08-04-1960
Ruggiero Raffaela, nata a Napoli il 29-07-1963
avverso la sentenza del 21-02-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per
prescrizione;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Scherillo e Raffaella Ruggiero ricorrono personalmente per
cassazione impugnando la sentenza emessa in data 21 febbraio 2014 dalla Corte
di appello di Napoli che, in riforma di quella emessa dal tribunale della medesima
città, sezione distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dei ricorrenti per i reati loro ascritti ai capi a), b), e d) della rubrica

pena a ciascuno inflitta per il residuo reato di cui al capo e) della rubrica in quella
di mesi otto di reclusione ciascuno in relazione al reato previsto dagli articoli 110
codice penale, 181, comma 1-bis, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
perché, in concorso tra loro, realizzavano le opere abusive (consistite nella
prosecuzione della costruzione di un manufatto di circa mq 60 già sottoposto a
sequestro in data 12 maggio 2005 oggetto di altro procedimento penale,
attraverso la realizzazione, in sopraelevazione e sull’intero perimetro, di una
struttura in scatolari metallici a sostegno verticale ed orizzontale e copertura
parziale in lamiere gregate per circa 35 m 2 ; il tutto edificato all’interno di una
baracca in ferro) in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a
vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione. In Pozzuoli il 17
novembre 2006.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza i ricorrenti sollevano, con unico
atto, i seguenti quattro motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, esclusivamente personale alla ricorrente Raffaella
Ruggiero, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed
in particolare dell’articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo 42 del 2004 e
l’articolo 29 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 o di altre norme giuridiche di cui si
deve tenere conto dell’applicazione la legge penale nonché la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il
giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).
Si assume che la Corte di appello ha confermato la responsabilità penale
anche per l’imputata Ruggiero sul rilievo che quest’ultima fosse committente
delle opere in quanto comproprietaria dell’area di sedime su cui sorgeva il
manufatto, circostanza dalla quale i giudici del merito avrebbero fatto
erroneamente discendere l’interesse della stessa alla costruzione dell’opera e la
possibilità della ricorrente di accedere al luogo in cui era stato eretto il
manufatto.

perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la

Tuttavia la Corte di appello non ha assolutamente valutato la censura che
era stata mossa nei confronti della sentenza di primo grado e diretta ad ottenere
l’assoluzione della ricorrente per non aver commesso il fatto in quanto
dall’istruttoria dibattimentale di primo grado, così come poi confermata in
appello, era emerso che la Ruggiero non era stata mai presente ad alcun
accertamento e, in seguito ad apposita domanda del giudice di primo grado al
comandante Simeone della stazione dei carabinieri di Pozzuoli sulla presenza
della Ruggiero in sede di sopralluogo, il teste aveva risposto di non ricordarsi tale

site delle opere; nulla è stato provato su un coinvolgimento materiale e morale
della stessa in riferimento sia alla committenza delle opere contestate che alla
violazione dei sigilli.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’inosservanza o l’erronea
applicazione della legge penale ed in particolare articolo 181, comma 1 bis,
decreto legislativo 42 del 2004 e dell’articolo 157 codice penale in riferimento
alla intervenuta prescrizione del reato paesaggistico nonché la mancanza di
illogicità e la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo punto.
2.3. Con il terzo motivo denunciano l’inosservanza od erronea applicazione
della legge penale ed in particolare dell’articolo 163 codice penale in riferimento
al diniego del beneficio della sospensione condizione della pena nonché la
mancanza, l’illogicità nonché la contraddittorietà della motivazione su tale
decisivo punto.
2.4. Con il quarto motivo rilevano l’inosservanza od erronea applicazione
della legge penale ed in particolare dell’articolo 44 d.p.r. 380 del 2001 in
riferimento all’omessa revoca dell’ordine di demolizione del manufatto
nonostante l’accertamento e la dichiarazione dell’avvenuta prescrizione del reato
di cui al capo a) dell’imputazione così riguardante il reato edilizio nonché la
mancanza, illogicità nonché la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo
punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei Vdi seguito precisati.

2. Per la Ruggiero è fondato ed assorbente il primo motivo di gravame
avendo questa Corte affermato il principio secondo il quale, in tema di reati
edilizi, quando non sia certap come nella specie, che il comproprietario abbia
commesso il lavori, l’individuazione del comproprietario non committente quale
soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi

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circostanza. Del resto l’imputata non è stata mai trovata sul luogo dove erano

oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla
realizzazione del manufatto, desumibili (a titolo esemplificativo) dalla
presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità
giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova
costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla
presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza
nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040
del 11/11/2014, Langella ed altro, Rv. 261522).

dagli atti alcun elemento, dal quale trarre la prova penale della partecipazione
materiale o morale della ricorrente all’abuso edilizio e paesaggistico.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata in parte qua nei
confronti di Raffaela Ruggiero per non aver commesso il fatto.

2. E’ fondato anche il secondo motivo di gravame quanto alla posizione del
ricorrente Giovanni Scherillo in relazione all’applicazione della causa di estinzione
del reato per prescrizione.
E’ esatta l’affermazione in base alla quale il reato paesaggistico, al parti di
quello urbanistico, è reato permanente ma la permanenza cessa con
l’ultimazione del opere oppure con la sospensione volontaria o ex auctoritate dei
lavori, con il sequestro penale o, in mancanza, con la pronuncia della sentenza di
primo grado.
Avendo la Corte del merito, come emerge dal testo della sentenza
impugnata, accertato la consumazione del reato edilizio – le cui infrazioni erano
sovrapponibili rispetto al reato paesaggistico realizzato infatti con esclusivo
riferimento di lavori abusivi eseguiti in violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 – alla data del 6 marzo 2006, era a tale data, come fondatamente lamenta il
ricorrente, che si sarebbe dovuto radicare il dies a quo per il calcolo dei termini
di prescrizione anche per il reato paesaggistico, con la conseguenza che, per il
delitto, la prescrizione sarebbe maturata, in mancanza di eventi sospensivi, in
data 6 settembre 2013 e, dunque, in epoca antecedente l’emanazione della
sentenza impugnata (del 21 febbraio 2014).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per
prescrizione del resto nei confronti di Giovanni Scherillo.

Nel caso di specie, come fondatamente lamenta la ricorrente, non emerge

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Ruggiero
Raffaela per non aver commesso il fatto e nei confronti di Scherni() Giovanni
perché il residuo reato di cui all’articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo n.

42 del 2004 è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27/10/2015.

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