Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49579 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49579 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACIANA FRANCESCO N. IL 17/06/1963
avverso la sentenza n. 3351/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

R.G. n. 10320-13

c. c.: 10-10-13
FATTO E DIRITTO

indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione della attenuante di cui all’art. 385, ultimo
comma, c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di evasione e
in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti, all’accordo fra imputato e Pubblico
Ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata,
concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa
riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza
giuridica della proposta e la congruità della pena richiesta,
applicandola previo accertamento della non emersione, in maniera
evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
c.p.p.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una
determinata pena ex art. 444 c.p.p.- l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi
sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso non evidenzia vizi
denunciabili, posto che si risolve in prospettazioni e valutazioni volte
a rimettere in discussione la fattispecie su cui si è formato l’accordo.
A parte il fatto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,
le attenuanti generiche risultano riconosciute all’imputato nella
sentenza impugnata.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
eur9 millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cì deciso in Roma, in data 10-10-13.

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza

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