Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49578 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49578 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Baddi Younes, nato in Marocco il 16-05-1991
Rahhal El Rhoul, nato in Marocco il 22-03-1987
avverso la sentenza del 03-07-2013 del tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per i ricorrenti

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Younes Baddi ed El Rhoul Rahhal ricorrono, con separati atti, per
cassazione impugnando la sentenza emessa in data 3 luglio 2013 con la quale il
tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, ai ricorrenti la pena di
anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa ciascuno, previa concessione
dell’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e

penale e 73, comma 1-bis, d.p.r. n. 309 del 1990 perché, in concorso tra loro,
detenevano e cedevano a Lucca Towmsend sostanza stupefacente del tipo
marijuana suddivisa in 6 involucri di cellophane, per complessivi grammi 16 pari
a grammi 1,372 di principio attivo equivalenti a 54 dosi singole. In Roma il 3
luglio 2013.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi
difensori, sollevano, con separati gravami, un unico e comune motivo con il
quale lamentano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e
processuale sul rilievo che il pubblico ministero, nel concordare la pena
patteggiata, non avrebbe tenuto conto di una successiva proposta che avrebbe
comportato un accordo sulla pena stessa più equo rispetto a quello formalizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che
seguono.

2. Va, infatti, premesso che, dopo l’emanazione della decisione impugnata, è
entrata in vigore la legge 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 che, da un lato, ha
confermato la natura di titolo autonomo di reato (già sancita dal decreto legge
23 dicembre 2013 n. 146, conv. in legge 21 febbraio 2014, n. 10) dei fatti di
lieve entità e, dall’altro, ha ulteriormente modificato il profilo sanzionatorio
riportandolo, operazione peraltro già conseguita con la sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale, alle sanzioni edittali previste ante legem n. 49 del
2006 per i fatti di lieve entità relativi alla droghe leggere (ma anche per le
pesanti) fissando la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della
multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (art. 1, comma 24-quater, lett. a).

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con la diminuente del rito in relazione al reato previsto dagli articoli 110 codice

In altri termini, il trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità relativi
alle droghe leggere – tanto per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale, quanto per effetto dell’ultimo intervento normativo (legge 16
maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 marzo 2014, n. 36) – è risultato parametrato sugli stessi limiti edittali minimi
e massimi (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032,00 a
euro 10.329,00), con l’unica e sostanziale differenza che, mentre l’intervento
della Corte costituzionale, ha lasciato immutato il regime giuridico della

legale, trasformando la fattispecie da circostanza attenuante a titolo autonomo di
reato.
Quindi, quando l’accordo sulla pena si è perfezionato ed è stato ratificato dal
giudice del merito, le parti hanno tenuto conto della cornice edittale (da uno a
sei anni di reclusione e da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multa) prevista
dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 come modificato dal decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 273 come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, b.
49 e vigente al momento del commesso reato.
Sicché sono stati utilizzati parametri edittali diversi, rispetto a quelli stabiliti
dalle leggi successive e dall’intervento della Corte costituzionale, e ciò comporta
che la pena dovrà essere nuovamente determinata o attraverso una rinnovazione
dell’accordo delle parti o mediante l’esercizio dell’azione penale nei modi ordinari
e siffatta operazione è necessitata perché è stata considerata una pena base
illegale perché commisurata entro un limite edittale minimo e massimo superiore
rispetto a quello previsto dallo ius superveniens.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che è illegale la
pena determinata (dal giudice) attraverso un procedimento di commisurazione
che si sia basato, come nel caso in esame, per le droghe cosiddette “leggere”,
sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49
del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente
incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena
concretamente inflitta sia compresa (situazione nella specie sussistente) entro i
limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima
della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di
incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205),
essendo stato ulteriormente precisato che, in caso di ricorso inammissibile per
qualunque ragione e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, è
comunque applicabile d’ufficio, in sede di legittimità, la legge sopravvenuta
modificativa del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato,
emanata successivamente alla pronuncia impugnata, e ciò anche nell’ipotesi in

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fattispecie (circostanza attenuante), lo ius superveniens ha modificato il modello

cui la pena inflitta rientri nella nuova cornice edittale (Sez. U, n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia, non ancora mass.).
Siffatti principi si applicano anche nel caso di pena patteggiata, desumendosi
ciò dall’arresto con il quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la
pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più
delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere,
divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena

compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo
articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza
di incostituzionalità (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).
Ne consegue che il medesimo principio dovrà essere, a maggior ragione,
applicato nel caso, come nella specie, di sentenza di patteggiamento avente ad
oggetto un delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alle droghe
c.d. leggere, non ancora irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, dovendo la pena essere rideterminata in sede di cognizione,
in quanto pena illegale, e tanto anche nel caso in cui la pena concretamente
applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione
del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della
stessa sentenza di incostituzionalità.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con
conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Roma per il giudizio.

Così deciso il 27/10/2015

illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia

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