Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49578 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49578 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMASCO LUCA N. IL 28/10/1966
avverso la sentenza n. 300253/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
04/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

R.G. n. 10310-13

c. c.: 10-10-13
FATTO E DIRITTO

Bergamasco Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità e in ordine alla quantificazione
della pena.
2 .-. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato,
l’imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il
Giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza giuridica del
patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver
accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. Ne consegue che – una volta
ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal
patteggiamento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile, in
quanto mira a ricostruire i fatti in modo diverso da quanto concordato,
proponendo censure non consentite, atteso che il Giudice,
nell’applicare la pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al
riguardo concordato tra le parti, previa verifica e riconoscimento della
relativa congruità.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
C ì deciso in soma, in data 10-10-13.

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