Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49574 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49574 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO PABLO N. IL 25/05/1977
avverso la sentenza n. 7804/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c. c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 Ruggiero Pablo ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per
il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ppunto di affermazione della sua
responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale
della pena.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non
consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica. A parte il fatto che si tratta di censure generiche, in quanto si
sostanziano nella mera riproduzione dei motivi di gravame, già adeguatamente valutati
dalla Corte di merito.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la determinazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale
della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale
sottratta al sindacato di legittimità, ove — come appunto nel caso di specie (v. il
richiamo alla impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura
astensione da reati, in considerazione dei precedenti penali anche specifici) — sia
corredata di una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così eciso in Roma, in data 10-10-13.

R.G. n. 10225-13

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