Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49571 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49571 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUCCHI MARCO N. IL 15/08/1970
avverso la sentenza n. 6713/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

R.G. n. 10179-13

FATTO E DIRITTO
1 Brucchi Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado.
Deduce violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di Appello
ha, sia pure in modo stringato, correttamente spiegato che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, la recidiva, regolarmente contestata, non poteva essere nel caso
di specie esclusa per i numerosi e gravi precedenti del prevenuto, uno dei quali anche
specifico, che denotavano la sua perdurante inclinazione al delitto.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
dell ammende.
Co i deciso in R ma, in data 10-10-13.
Il fonsigliere E4tnore
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c. c.: 10-10-13

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