Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49570 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49570 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARTAGLIONE FRANCESCO N. IL 14/12/1980
avverso la sentenza n. 12399/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c.c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Tartaglione Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in
questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello
hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della congruità e della correttezza logica.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto sottopone a
censura la comparazione delle circostanze, che è rimessa alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di
legittimità, ove —come appunto nel caso di specie— corredata di una
motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.

R.G. 10164-13

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