Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49569 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49569 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORONA PAOLO N. IL 19/01/1965
avverso la sentenza n. 3513/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 10/10/2013
cc: 10-10-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Corona Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità e eccependo la violazione dell’art. 449 c.p.p. per essersi il giudizio
direttissimo svolto oltre il trentesimo giorno.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non
consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono
invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando
fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti
alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
Manifestamente infondata è la eccezione replicata nel secondo motivo di ricorso,
posto che correttamente la Corte di merito ne ha rilevato la intempestività, in quanto
dedotta oltre il termine tassativo di cui all’art. 491 c.p.p.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.
R.G. n. 10128-13