Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49568 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49568 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE DAVIDE N. IL 01/05/1980
avverso la sentenza n. 660/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello
avverso il provvedimento pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato
condannato alla pena pecuniaria ritenuta equa per il reato di guida senza
patente.
La Corte di Appello di Catania ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte.

a) della mancanza della prova della sussistenza del fatto per essere stato
utilizzato il verbale di accertamento, senza escussione del verbalizzante;
b) del mancato esame dell’imputato, che avrebbe riferito di essersi messo
alla guida per recarsi dal medico avendo avuto malori nelle ore
precedenti;
c) della mancanza di motivazione in merito alla misura della pena inflitta.
Dalla sentenza in esame emerge che il verbale di contestazione venne acquisito
al fascicolo per il dibattimento in conseguenza delle richieste di prova avanzate
dalle parti. Pertanto, la sua utilizzabilità ai fini della prova dei fatti é indubitabile,
o perché valutato documento o perché acquisito ai fini di prova su accordo delle
parti, secondo la previsione dell’art. 431, co. 2 cod. proc. pen. Non vi era quindi
alcuna necessità di escutere l’estensore dell’atto per farne utilizzazione.
L’imputato é rimasto contumace; non si comprende, quindi, quali limiti siano
stati posti dal giudice alla comparizione del medesimo e all’esame (o alle
dichiarazioni spontanee) dello stesso.
In merito alla motivazione in merito alla pena, non risulta corrispondente al vero
che il Tribunale abbia reso una motivazione meramente apparente, avendo fatto
richiamo ai precedenti penali dell’imputato e alla gravità della condotta. Giova
rammentare, allora, che In tema di sospensione condizionale della pena, il
giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di
prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo
limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del
19/03/2014 – dep. 11/07/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

2_

Con il ricorso l’imputato si duole:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

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