Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49567 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49567 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRONE MAIKOL N. IL 25/07/1992
avverso la sentenza n. 5844/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c. c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 Petrone Maikol ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per
evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385 c.p. e al diniego delle attenuanti
generiche.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, oltre ad essere formulato in
termini del tutto generici, è palesemente infondato, avendo i Giudici di merito
correttamente rilevato che nel caso di specie non vi era stata da parte del prevenuto
alcuna spontanea costituzione in carcere o ad altra autorità competente alla sua
successiva traduzione.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di
mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la
mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati,
senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Co/I deciso in Roma, in data 10-10-13.

R.G. n. 10110-13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA