Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49566 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49566 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI ANGELO SALVATORE N. IL 19/01/1979
avverso la sentenza n. 1416/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 10/10/2013
c. c.: 10-10-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Di Giovanni Angelo Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione
della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente ripropongono, in
vero, doglianze alle quali egli aveva espressamente rinunciato nel dibattimento in
appello.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
C sì deciso in Roma, in data 10-10-13.
R.G. n. 10091-13