Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49562 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49562 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BADESCU CRISTIAN N. IL 22/12/1968
avverso la sentenza n. 9335/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 11/11/2015

1. L’imputato BADESCU Cristian ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo vizio dì motivazione
della medesima.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emeroano concreti e;enienli circa ;a
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla lenge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di oroscioalimento ai sensi della disoosizione citata.
Ne! Procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
owciice aecioe, invero, s’una oase aeoii atti assunti ed è tenuto, pertanto a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioalirnento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili daalí atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato. dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre ouestioni in ordine alba mancata applicazione dell’articolo 129 C.P.P.. senza
precisare per quali specifiche raaioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata
nel momento del giudizio.
3 ggar-p!P a norma dell’articolo 616 r.n.n.. la rnnri~ HP! ricorrente al padamento
uo uni net Éto a tavore deila Cassa delle Ammende non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500.00 (miliecinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
Per auesti mativl
ricorrente a! oaaarnento
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
delle soese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa dene ammende deiia
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