Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49559 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49559 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO PIETRO N. IL 30/10/1985
PUCCIO ONOFRIO N. IL 06/12/1976
avverso la sentenza n. 1484/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

A

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Milazzo Pietro e Pucci° Onofrio hanno proposto, con separati atti, ricorso
avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato
di concorso nel furto di un’autovettura.
Il Milazzo si duole della motivazione in ordine alla non ricorrenza di causa di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla quantificazione della
pena.

causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che, in tema di
patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è
stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile
solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause
di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.
7683 del 27/01/2015 – dep. 19/02/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431).
Quanto a tal ultimo punto, nella motivazione della sentenza di patteggiamento il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del
01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale – e segnatamente alle ammissioni degli imputati – come
alle fonti del giudizio di insussistenza di causa di non punibilità il ricorrente non
può legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto
indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi nel
senso preteso.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Il Puccio si duole della omessa motivazione in ordine alla non ricorrenza di

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