Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49558 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49558 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

ROCCO MARCO BLAIOTTA
GIUSEPPE GRASSO
SALVATORE DOVERE
EUGENIA SERRAO

– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCONSIGLIO ALFIO N. IL 20/09/1968
MACCARRONE MASSIMILIANO N. IL 07/12/1980
avverso la sentenza n. 1206/2014 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

REGISTRO GENERALE
N. 23253/2015

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Buonconsiglio Alfio e Maccarrone Massimiliano hanno proposto, con
separati atti, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é
stata loro applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra
le parti per il reato di concorso in furto in abitazione.
Il Buonconsiglio si duole della non congruità della pena e della erroneità
della qualificazione giuridica attribuita al fatto. Il Maccarrone si duole della
omessa motivazione in ordine alla non ricorrenza di causa di non punibilità ex

I ricorsi sono inammissibili.
Quello relativo al Buonconsiglio propone motivi non consentiti in sede di
legittimità e, per altro profilo, aspecifici.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che, in tema di
patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è
stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile
solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause
di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.
7683 del 27/01/2015 – dep. 19/02/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431).
Mentre la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore
manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in un accordo sui reati, mentre viene esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del
24/06/2015 – dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153).
Tanto importa la aspecificità del motivo, che risulta generico ed
indeterminato.
Quanto al ricorso proposto per il Maccarrone, la giurisprudenza di questa
Corte é nel senso che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del
01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale – e segnatamente alla confessione di tutti gli imputati come alle fonti del giudizio di insussistenza di causa di non punibilità il ricorrente
non può legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe
dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché
decisivi nel senso preteso.

art. 129 cod. proc. pen.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

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