Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49557 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49557 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASAN SHEJNJUR N. IL 04/11/1971
avverso la sentenza n. 1912/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di furto in abitazione, è inammissibile,
perché aspecifico il motivo dell’impugnazione.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza
alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenibili nella decisione
impugnata.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1,60,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti