Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49556 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49556 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKEKE MICHAEL OKECHUKWU N. IL 29/09/1959
avverso la sentenza n. 385/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

Fatto e Diritto
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la
condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati a lui ascritti.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della sospensione
condizionale della pena e all’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura punti della decisione, quali le determinazioni in
ordine alla entità della pena ed al beneficio della sospensione condizionale, che sono rimessi alla
valutazione discrezionale del giudice di merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità, ove —
come appunto nel caso di specie (v. il richiamo alla negativa personalità dell’imputato ed alla
condotta da lui tenuta successivamente ai fatti) — corredate di una motivazione idonea a far
emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
C ì deciso il 10-10-13.
Il P i nt
Il onsigliere Tsore

I kie l-4-e

R.G. n. 9941-13

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