Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49555 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49555 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLI LUIGI N. IL 17/08/1952
avverso la sentenza n. 719/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c. c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Campanelli Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge per difetto di prova in ordine alla
qualifica di pubblico ufficiale della parte lesa, qualifica che sarebbe stata
dimostrata in base a documentazione irritualmente depositata in sede di
discussione.
Il ricorrente denuncia altresì violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo, da un lato, la
inesistenza di una minaccia nelle frasi pronunciate e, d’ali” altro, di avere
legittimamente reagito ad un atto arbitrario.
In prossimità della odierna udienza camerale, la difesa del Campanelli ha
depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
2 .-. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile per
manifesta infondatezza, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale della parte lesa
emergeva con chiarezza già dalla formulazione del capo di imputazione.
Le ulteriori censure sono inammissibili, in quanto basate su doglianze non
consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà
esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza
logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in
i
f vore della Cassa delle ammende.
osì deciso in Roma, in data 10-10-2013.
Consigliere
nsore

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R.G. n. 9934-13

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