Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49554 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49554 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA FRANCESCO N. IL 30/03/1984
avverso la sentenza n. 3984/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

cc: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. La Rosa Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado che lo aveva
condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ritenuta la continuazione
tra il reato contestato e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo in data
26-1-10 (irrevocabile in data 14-6-10) è stata elevata la pena inflitta con la predetta
sentenza di mesi tre di reclusione e, per l’effetto, è stata rideterminata la complessiva
pena in un anno di reclusione, confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla entità
dell’aumento di pena inflitto per la continuazione, ritenuto eccessivo.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della decisione, quale la
commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice
di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto nel caso
di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp.
e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
cos deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.

R.G. n. 9888-13

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