Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49553 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49553 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARSIGLIA GIOACCHINO N. IL 29/03/1971
avverso la sentenza n. 994/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
04/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina (art. 73, co. 5 T.U. Stup.), è inammissibile, perché
manifestamente infondati i motivi dell’impugnazione.
Ci si duole dell’omessa motivazione in merito alla insussistenza di taluna tra
le cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo non
giudizio.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione
della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082).
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale (verbali di arresto, perquisizione, sequestro, verbale di
s.i.t. da Stefano Fontana; esito delle analisi sulla sostanza caduta in sequestro e
dichiarazioni confessorie dell’imputato) come alle fonti del giudizio di
insussistenza di causa di non punibilità il ricorrente non può legittimamente
dolersi del vizio motivazionale, risultando evidente l’esame delle risultanze; e in
ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi non
considerati dal giudice, ancorché decisivi nel senso preteso.
Ci si duole, poi, della mancata giustificazione della non concessione della
sospensione condizionale della pena. Doglianza manifestamente infondata, posto
che il giudice non ha l’obbligo di motivare sulla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena, a meno che il beneficio sia stato
espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso i Rqiia, nella camera di consis li e –
/11/2015.
sufficiente al proposito il riferimento a quanto emerge dagli atti disponibili al