Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49553 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49553 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NEGRO SALVATORE N. IL 21/04/1968
avverso la sentenza n. 1263/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 10/10/2013
cc: 10-10-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Del Negro Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta
sussistenza della sua capacità di intendere e dio volere al momento del fatto.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede
di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione
della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere
posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno
preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.
R.G. n. 9873-13