Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49552 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49552 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YAKOBCHUK VASYL N. IL 02/04/1982
avverso la sentenza n. 6830/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

R.G. 9846-13

FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde
richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla
qualificazione giuridica del fatto.
Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il
Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e
di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si osserva che il ricorso
propone censure non consentite, atteso che il giudice, nell’applicare la pena,
non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato tra le parti,
previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa delle ammende.
cos deciso in Ro a, all’udienza del 10-10-13.
Il onsigliere Es
ore
IlPr s d t

c.c.: 10-10-13

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