Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49550 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49550 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO ANDREA N. IL 02/12/1991
avverso la sentenza n. 2066/2012 TRIBUNALE di BARI, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 10/10/2013
Fatto e Diritto
1 .-. Il ricorrente ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata resa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta
delle parti.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
2 .-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorreva
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il
giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in
modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si
osserva che il ricorso propone una censura non consentita, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato
tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
Ammende.
R.G. n. 9785-13