Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49548 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49548 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REXHEPI LULZIM N. IL 10/08/1971
avverso la sentenza n. 3573/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MANTOVA, del 05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di ingente sostanza
stupefacente del tipo eroina, è inammissibile, perché non enunciati i motivi
dell’impugnazione, se non con l’indicazione del vizio (inosservanza della legge
penale e mancanza di motivazione) e dell’art. 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc.
pen.

ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il
ricorrente non ha neppure proceduto alla formulazione di censure delineate sia
pure in astratto.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Ro

, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il

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