Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49547 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49547 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONGELLI MICHELE N. IL 03/05/1971
avverso la sentenza n. 10539/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Mongelli Michele ha proposto ricorso per cassazione, sia con atto sottoscritto
dal difensore che con atto personalmente sottoscritto, avverso la pronuncia del
Tribunale di Bergamo che, in data 15/12/2014, ha applicato ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art.73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’esponente deduce omessa verifica dell’assenza di cause di non punibilità,

generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza, nonché
illogicità della motivazione in punto di applicazione della misura della confisca del
veicolo e dei telefoni cellulari in sequestro.
Il ricorso è inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in
base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino).
Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza
successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione,
che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, nel
solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può
ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudicabile. D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena
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omessa valutazione della possibilità di concedere le circostanze attenuanti

pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue,
come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Con riguardo alla disposta confisca, motivata nel caso in esame con l’utilizzo
dei beni sequestrati per commettere il reato, va ricordato che
la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità

nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere
applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e
le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di
reiterazione della condotta delittuosa; pacifico è il potere del giudice di disporre
anche in sede di patteggiamento la confisca (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014,
dep.2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato,
Rv. 236282).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

IL ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in sta 11 novembre 2015
e estensore

Il Presidente

del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo

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