Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49544 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49544 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTATORI ALESSANDRO N. IL 24/12/1983
avverso la sentenza n. 349/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Con sentenza del 6/06/2014, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente
riformato con riguardo al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna
emessa il 10/10/2013 dal Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Senigallia
nei confronti di Rotatori Alessandro in relazione al reato di cui all’art.73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309.
Alessandro Rotatori aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo

sostanza stupefacente allo spaccio.
Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 22 giugno
2015, Alessandro Rotatori, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria
d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d a 11 novembre 2015
/-

violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla destinazione della

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