Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49543 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49543 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

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sul ricorso proposto da:
GIURA GIACOMO N. IL 01/05/1987
avverso la sentenza n. 729/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

.’

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 8/04/2014, ha parzialmente
riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bari il 3/07/2013 nei
confronti di Giura Giacomo, imputato del reato previsto dall’art.73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, riqualificando il fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, T.U.
Stup., escludendo la recidiva e determinando la pena in un anno e quattro mesi
di reclusione nonché euro 6.000,00 di multa.

impugnata per violazione di legge in relazione all’addii, comma 6, Cost., agli
artt.125, comma 3, e 129 cod.proc.pen. nonché all’art.73 T.U. Stup. e per vizio
di motivazione per non avere i giudici di merito esaminato la tesi difensiva della
destinazione della sostanza stupefacente all’uso personale, non avendo spiegato
gli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute.
Il ricorrente deduce che dall’analisi degli atti processuali è certa l’assenza di tali
indici sintomatici e che il giudice di merito ha travisato le risultanze processuali.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha
condiviso la motivazione offerta dal giudice di primo grado, alla quale ha ritenuto
di rinviare, aggiungendo che il dato quantitativo, unito alla diversa tipologia delle
sostanze detenute ed alla mancata specificazione da parte dell’imputato delle
circostanze in cui le aveva acquistate, costituivano elementi indicativi della
destinazione allo spaccio.
Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all’orientamento
interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il
principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al
limite tabellare previsto dall’art. 73 T.U. Stup. da solo non
costituisca prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio,
può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri
elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore
indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente
detenuto si accresce in proporzione all’aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3,
n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013,
De Rosa, Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).
Deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza impugnata è stata emessa in data 8
aprile 2014, dunque in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 16
maggio 2014, n.79, il cui art.1, comma

24-ter, ha ridotto ulteriormente la

sanzione edittale prevista per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

Giacomo Giura propone ricorso per cassazione censurando la sentenza

In relazione alle condotte illecite concernenti sostanze stupefacenti viene,
quindi, in rilievo il mutamento del quadro normativo di riferimento all’attenzione
dell’interprete a seguito della modifica normativa della pena edittale per le
ipotesi di reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui all’art.73, comma 5,
T.U. Stup., ridotta nella misura della reclusione da sei mesi a quattro anni
dall’art.1, comma 24-ter, decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79. La modifica normativa citata ha
introdotto una figura autonoma di reato (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014,

Sez.3, n.11110 del 25/02/2014, Kiogwu, Rv. 258354).
A fronte di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Sez.U, n.35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.247910; Sez.U, n.9148
del 31/05/1991, Parisi, Rv.187930), che qualificava in termini dì circostanza
attenuante dei delitti previsti dall’art.73, commi 1 e 4, T.U. Stup. l’ipotesi
disciplinata dall’art.73, comma 5, T.U. Stup., le recenti modifiche normative che
hanno interessato quest’ultima disposizione hanno imposto la qualificazione in
termini di figura autonoma di reato della fattispecie astratta in esame. La natura
autonoma della fattispecie caratterizzata dalla lievità del fatto sottrae, dunque,
quest’ultima al giudizio di comparazione previsto dall’art.69 cod. pen., con il
duplice effetto di imporre, da un lato, l’applicazione della più favorevole disciplina
edittale della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032,00 ad euro 10.329,00 introdotta dall’art.1, comma 24 ter, decreto-legge
20 marzo 2014, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014,
n.79 per la determinazione della pena base, e di incidere, dall’altro, sul giudizio
di bilanciamento tra circostanze, ove già operato.
Considerato che all’imputato è stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art.73,
comma 5, T.U. Stup. che, secondo la disciplina al tempo vigente, importava una
pena da uno a ctynque anni di reclusione, il più favorevole trattamento
sanzionatorio introdotto dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n.79 pone
l’esigenza di sottoporre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. al giudice del
merito l’assetto normativo sopravvenuto, pur non essendo al medesimo vietato
(salvo, ovviamente, il divieto di riforma peggiorativa) mantenere il trattamento
penale così come disposto (ove compatibile con i nuovi limiti edittali), a
condizione che dimostri di tenere debitamente conto nella determinazione della
pena dei nuovi parametri sanzionatori introdotti dal legislatore.
Quanto sin qui esposto dà conto delle ragioni per le quali la sentenza
impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.

3

Cassanelli, Rv. 259057; Sez. 4, n. 20225 del 24/04/2014, De Pane, Rv. 259379;

I, W

Conclusivamente,

pronunciata

l’irrevocabilità

ai

sensi

dell’art.624

cod.proc.pen. delle parti della sentenza impugnata concernenti l’affermazione di
responsabilità, la pronuncia deve essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Bari ai sensi dell’art.569, comma 4, cod.proc.pen. per la
nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

rinvia sul punto alla Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto.
Visto l’art.624 cod. proc.pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Il Co

@lie e estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;

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