Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49543 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49543 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMILLERI NICOLA ANTONIO N. IL 01/09/1978
avverso la sentenza n. 11/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/10/2013

c.c.: 10-10-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Camilleri Nicola Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, lamentando in primo luogo la prescrizione del reato e, in
secondo luogo, la mancata applicazione dell’indulto.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in
quanto il reato ascritto al prevenuto, commesso in data 6-2-2005, tenuto conto
della sospensione del dibattimento intervenuta in primo grado dal 10-7-2006
al 6-11-2006, era destinato a prescriversi in data 2-12-2012, e cioè
successivamente alla sentenza impugnata (12-11-12) e la declaratoria di
inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione
maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n.
32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre
1999, Piepoli).
Il secondo motivo di ricorso è, a sua volta, inammissibile, in quanto il
beneficio dell’indulto, se spettante, potrà essere comunque applicato in sede di
esecuzione
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P. Q .M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
co ì deciso in Roma, all’udienza del 10-10-13.

R.G. 9711-13

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