Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49542 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49542 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO ALPHA OUMAR N. IL 03/03/1993
avverso la sentenza n. 12728/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA°.

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione
Con sentenza resa il giorno 29/10/2014, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
il Tribunale di Roma applicava a Diallo Alpha Oumar, imputato del reato di cui
all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena concordata tra le parti.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo violazione dell’art.178, comma 1, lett.c) cod.proc.pen. per non essere
stata disposta la sua traduzione all’udienza nonostante fosse ristretto in carcere.
Il ricorso è manifestamente infondato.

processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano
sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod.proc.pen.
Tanto premesso, il Collegio osserva che il motivo di ricorso appare privo di
specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, escludendo espressamente la sussistenza dei presupposti
di cui all’art.129 cod.proc.pen.
Il fatto che dalla sentenza e dal ricorso non risulti che il difensore, munito di
procura speciale, abbia sollevato eccezioni in ordine all’omessa traduzione
dell’imputato, porta a concludere per l’assenza in capo al ricorrente dell’interesse
ad impugnare, non avendo il medesimo dato conto della concreta utilità alla
rimozione della sentenza e non avendo messo in discussione la conformità della
richiesta del procuratore speciale al mandato conferitogli.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in da” 11 novembre 2015

E

CEPOSITATA

L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo

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