Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49541 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49541 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONO GAETANO N. IL 02/03/1974
avverso la sentenza n. 5714/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentit la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAQ
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13/11/2014, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 17/07/2014 nei
confronti di Buono Gaetano, ritenuto responsabile del reato previsto dall’art.73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Gaetano Buono propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per erronea applicazione degli artt.73 e 75 T.U. Stup. nonché per
fosse inverosimile la tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente
all’uso personale, non essendo compito della difesa giustificare la detenzione a
titolo di scorta o di riserva di sostanza stupefacente superiore ai limiti massimi
indicati con decreto ministeriale. Il ricorrente deduce illogicità della motivazione
nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la regolare provenienza del denaro
sequestrato, sebbene sia dato di esperienza che i rapporti economici madrefiglio, entrambi gestori di pubblico esercizio, non si certifichino mediante
documentazione ufficiale.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha
rilevato che le argomentazioni svolte dall’appellante riproponevano questioni già
esaminate e risolte dal giudice di primo grado, alla cui motivazione ha ritenuto di
rinviare, aggiungendo che l’elevato numero di dosi ricavabili dalle sostanze in
sequestro (105 involucri per la sola cocaina), la varietà di sostanze detenute e
l’occorrente per il confezionamento delle dosi costituivano elementi oggettivi che,
valutati unitamente al dato ponderale, convergevano nel determinare il giudizio
di colpevolezza.
Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all’orientamento
interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il
principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al
limite tabellare previsto dall’art. 73 T.U. Stup. da solo non
costituisca prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio,
può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri
elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore
indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente
detenuto si accresce in proporzione all’aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3,
n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013,
De Rosa, Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).
2
vizio di motivazione per non avere i giudici di merito spiegato per quali ragioni
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Così deciso in data 11 novembre 2015
DEPOSITA TA
Ammende.