Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49540 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49540 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASIU VICTOR MARIUS N. IL 19/02/1990
avverso la sentenza n. 4761/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

Motivi della decisione

Vasiu Victor Marius ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano che, in data 23/10/2014, ha parzialmente
riformato con riguardo al trattamento sanzionatorio la condanna pronunciata il
9/05/2013 dal Tribunale di Sondrio in relazione a due imputazioni concernenti il
reato di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’esponente deduce illogica ed illegittima determinazione della pena in

altresì, l’omessa motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale
della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la Corte territoriale ha
ridotto la pena base per il capo C) (determinata in primo grado in misura pari ad
anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa) alla misura di anni 3 e mesi 6 di
reclusione ed euro 12.000 di multa in considerazione dell’intervenuta pronuncia
d’illegittimità costituzionale n.32/2014, trattandosi di reato in materia di
stupefacenti concernente sostanza del tipo hashish (cosiddetta droga leggera).
Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in
merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel
caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o
comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al
giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4,
n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013,
Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
E’, inoltre, pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il
quale il giudice di appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione
condizionale della pena quando, come nel caso concreto, l’interessato non ne
formuli alcuna richiesta di applicazione nell’atto di impugnazione, né in sede di
discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce
violazione di legge e non configura mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 1513 del
03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487; Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012,
Siekierska, Rv. 253641; Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, Rv.
256560).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,0
in favore della Cassa delle Ammende.

misura pari al doppio del minimo edittale senza idonea motivazione; lamenta,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso ini ata 11 novembre 2015

_d gl -re estensore

Il Presidente

Il Co

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