Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49539 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49539 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACONISI MARIO N. IL 03/10/1973
avverso la sentenza n. 4091/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 11/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/10/2014, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 15/01/2013 nei
confronti di Iaconisi Mario, ritenuto responsabile dei reati previsti dall’art.73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e dall’art.337 cod. pen. (capo
B) e condannato alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione ed euro
3.200,00 di multa (pena base per il reato di cui al capo A, ritenute l’attenuante
di cui all’art.73, comma 5, T.U. Stup. e le circostanze attenuanti generiche

prevalenti sulla contestata recidiva, un anno e sei mesi di reclusione ed euro
4.500,00 di multa, aumentata per la continuazione a un anno, sei mesi e quindici
giorni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato).
Mario Iaconisi propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per eccessività della pena e per motivazione non adeguata.
Il ricorso, per la sua genericità, è inammissibile ma tale valutazione non
impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare l’illegalità della pena.
E’, in proposito, sufficiente rimarcare che la sentenza di appello, sebbene
pronunciata in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 16 maggio 2014,
n.79, il cui art.1, comma 24-ter, che ha ridotto ulteriormente (da sei mesi a
quattro anni di reclusione) la sanzione edittale prevista per il fatto di lieve entità
in materia di stupefacenti, ha confermato la pena irrogata dal Tribunale il 15
gennaio 2013 senza fare alcun riferimento alle recenti modifiche normative che
hanno interessato l’art.73, comma 5, T.U. Stup.
In relazione alle condotte illecite concernenti sostanze stupefacenti viene,
quindi, in rilievo il mutamento del quadro normativo di riferimento all’attenzione
dell’interprete a seguito della modifica normativa della pena edittale per le
ipotesi di reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui all’art.73, comma 5,
T.U. Stup., ridotta nella misura della reclusione da sei mesi a quattro anni
dall’art.1, comma 24-ter, decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79. La modifica normativa citata ha
introdotto una figura autonoma di reato (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014,
Cassanelli, Rv. 259057; Sez. 4, n. 20225 del 24/04/2014, De Pane, Rv. 259379;
Sez.3, n.11110 del 25/02/2014, Kiogwu, Rv. 258354).
A fronte di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Sez.U, n.35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.247910; Sez.U, n.9148
del 31/05/1991, Parisi, Rv.187930), che qualificava in termini di circostanza
attenuante dei delitti previsti dall’art.73, commi 1 e 4, T.U. Stup. l’ipotesi
disciplinata dall’art.73, comma 5, T.U. Stup., le recenti modifiche normative che

A,

hanno interessato quest’ultima disposizione hanno imposto la qualificazione in P(

termini di figura autonoma di reato della fattispecie astratta in esame. La natura
autonoma della fattispecie caratterizzata dalla lievità del fatto sottrae, dunque,
quest’ultima al giudizio di comparazione previsto dall’art.69 cod. pen., con il
duplice effetto di imporre, da un lato, l’applicazione della più favorevole disciplina
edittale della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032,00 ad euro 10.329,00 e di incidere, dall’altro, sul giudizio di bilanciamento
tra circostanze, ove già operato.
Considerato che all’imputato è stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art.73,

legge di conversione 16 maggio 2014, n.79 pone l’esigenza di sottoporre, ai
sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. al giudice del merito l’assetto normativo
sopravvenuto, pur non essendo al medesimo vietato (salvo, ovviamente, il
divieto di riforma peggiorativa) di mantenere il trattamento penale così come
disposto (ove compatibile con i nuovi limiti edittali), a condizione che dimostri di
tenere debitamente conto nella determinazione della pena dei nuovi parametri
sanzionatori introdotti dal legislatore.
A ciò si aggiunga che nella scelta del reato più grave ai sensi dell’art.81,
secondo comma, cod. pen. il Tribunale aveva tenuto conto della pena edittale
all’epoca vigente, mentre la nuova misura di pena si colloca oggi in una diversa
fascia del trattamento sanzionatorio, rendendo non conforme a legge il giudizio
di determinazione del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo della
struttura del reato continuato e, in particolare, dell’individuazione del reato più
grave.
Conseguentemente, deve rilevarsi che la valutazione effettuata dai giudici di
merito, sia nell’apprezzare la congruità della pena inflitta sia nell’individuare il
reato più grave ai fini della determinazione della pena per il reato continuato,
non risulta altrimenti conferente, stante l’intervenuta modifica sostanziale del
quadro sanzionatorio di riferimento.
Conclusivamente,

pronunciata

l’irrevocabilità

ai

sensi

dell’art.624

cod.proc.pen. delle parti della sentenza impugnata concernenti l’affermazione di
responsabilità, la pronuncia deve essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Milano ai sensi dell’art.569, comma 4, cod.proc.pen. per
la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi inclusa la nuova
valutazione in merito alla struttura del reato continuato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio .
rinvia sul punto alla Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto.

comma 5, T.U. Stup., il più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dalla

Visto l’art.624 cod. proc.pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità.

Così deciso il 11/11/2015

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