Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49539 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49539 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORDO’ SALVATORE N. IL 25/10/1965
avverso la sentenza n. 1852/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CORDO’ Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e
denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che non sarebbe configurabile il reato contestato, essendosi egli limitato a fug-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
In particolare la Corte di merito, attenendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la condotta di colui che, non ottemperando all’alt intimatogli dalle forze dell’ordine, si dia alla fuga conducendo l’autovettura ad altissima
velocità, senza rispettare la segnaletica semaforica e stradale, percorrendo le vie cittadini contromano e ponendo in pericolo l’incolumità degli inseguitori e degli altri utenti
della strada, realizza una forma di violenza o minaccia indiretta finalizzata a interdire
od ostacolare il compimento dell’atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale e, quindi,
configura il reato di resistenza punito dall’art. 337 cod.pen. (v.
ex plurimis, Sez. 6,
14.7.2006 n. 41936, Campicello, rv 235535; Sez. 2, 20.11.2009 n. 46618, Corrado, rv
245420).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
gire senza porre in essere violenza o minaccia alcuna.