Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49538 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49538 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOLANTI FRANCO N. IL 16/01/1964
NICOLANTI CLAUDIO N. IL 22/07/1968
avverso la sentenza n. 8723/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§I..

NICOLANTI Claudio e NICOLANTI Franco ricorrono contro la sen-

tenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per concorso
nel reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denunciano erronea applicazione della legge
penale, assumendo che non avrebbero tenuto un comportamento violento, ma soltan-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha messo in evidenza che gli imputati
si avventarono contro i carabinieri intervenuti nell’esercizio pubblico per un controllo, li
spintonarono e Nicolanti Claudio anche schiaffeggiò un milite e, quindi, ha logicamente
argomentato che essi compirono atti violenti, intesi a ostacolare l’atto d’ufficio.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

to oltraggioso.

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